PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti legislativi allo scopo di istituire, presso il Ministero della giustizia, un'Agenzia per l'organizzazione e la vigilanza di un servizio di assistenza per coloro che sono coinvolti, non in qualità di parti, nell'amministrazione della giustizia, operante presso ciascun ufficio giudiziario della Repubblica.

Art. 2.

      1. Il Governo, nell'adottare i decreti legislativi di cui all'articolo 1, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituzione presso il Ministero della giustizia dell'Agenzia nazionale per l'assistenza ai testimoni e ai giurati, di seguito denominata «Agenzia»;

          b) previsione che dai compiti dell'Agenzia esulino quelli afferenti la predisposizione di qualsivoglia servizio di protezione per coloro che, a causa del contributo da essi offerto all'avvio ovvero alla prosecuzione del procedimento, hanno esposto a pericolo la loro incolumità o quella dei loro prossimi congiunti;

          c) previsione che l'Agenzia provveda all'istituzione, presso ogni capoluogo di distretto di corte di appello, di una sezione distrettuale, nonché alla verifica del funzionamento e degli standard di trattamento dei testimoni e dei giurati in ciascun distretto;

          d) previsione che la verifica di cui alla lettera c) sia compiuta sulla base delle brevi relazioni che ciascun fruitore del servizio ha l'obbligo di presentare;

 

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          e) previsione che la sezione distrettuale di cui alla lettera c) provveda all'istituzione di una sezione per l'assistenza dei testimoni e dei giurati presso ogni ufficio giudiziario del distretto: tribunali, tribunali per minorenni e uffici del giudice di pace;

          f) previsione che l'Agenzia e le sezioni locali per l'assistenza ai testimoni e ai giurati siano composte da personale già alle dipendenze del Ministero della giustizia, senza alcun aggravio a carico dell'erario;

          g) previsione dell'obbligo per l'Agenzia di predisporre una carta dei diritti dei testimoni e dei giurati che disciplini, in particolare:

              1) per quanto concerne i diritti dei testimoni:

                  1.1) il diritto, ove si avanzi la richiesta di testimoniare, di prendere visione, prima dell'inizio dell'udienza, dell'aula nella quale si deve celebrare il processo;

                  1.2) il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge;

                  1.3) il diritto a ricevere, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, una informativa, che deve includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, nonché delle facilitazioni ivi esistenti;

              2) per quanto riguarda i diritti dei giurati:

                  2.1) il diritto di ricevere, almeno cinque settimane prima rispetto alla data dell'udienza, informazione della chiamata quale giurato; l'informazione deve indicare in modo analitico le regole di funzionamento della corte di assise nonché i modi e le forme dell'eventuale astensione;

 

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                  2.2) il diritto all'invio, unitamente all'informazione, di un libro esplicativo dei doveri e, correlativamente, dei diritti connessi al ruolo di giurato;

                  2.3) il diritto al rimborso delle spese sostenute, entro e non oltre dieci giorni dalla data di celebrazione del processo, oltre che alla corresponsione dell'indennità dovuta per legge;

                  2.4) il diritto all'invio, almeno sette giorni prima rispetto alla data dell'udienza, di una informativa, che deve includere la spiegazione di come raggiungere l'ufficio giudiziario nonché l'indicazione dettagliata dei trasporti pubblici e delle aree di parcheggio limitrofe, dell'orario di apertura e di chiusura dell'ufficio, nonché delle facilitazioni ivi esistenti;

          h) prevedere che le sezioni distrettuali e le sezioni locali dell'Agenzia garantiscano l'effettiva vigenza e la piena esecuzione ai precetti della carta dei diritti dei testimoni e dei giurati predisposta ai sensi della lettera g).

Art. 3.

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 il Governo provvede ad adottare le relative norme di attuazione.